Svariate aree della nostra città, espropriate o già di proprietà comunale, sono state concesse in diritto di superficie o cedute in diritto di proprietà a prezzi inferiori a quelli di mercato, per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare.
Per garantire la destinazione degli alloggi a famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed a prezzi prestabiliti, nei rogiti e nelle convenzioni di assegnazione dei terreni sono state inserite condizioni per la definizione dell’utenza, la vendita e la locazione, l’accensione dei mutui ecc. Oltre alla cessione dei terreni a prezzo vantaggioso, le convenzioni PEEP hanno consentito una riduzione dei costi relativi agli oneri urbanistici e di costruzione altrimenti dovuti al Comune.
La legge 448/98 (finanziaria 99) e la normativa attuale, consentono di acquistare per quota millesimale la piena proprietà delle aree condominiali concesse in “diritto di superficie” ed offrono la possibilità di sostituire le convenzioni esistenti stipulate per la cessione delle aree in “diritto di proprietà” precedentemente al 1992, a fronte del pagamento al Comune di un corrispettivo.
Le nuove convenzioni comportano limitazioni di
godimento meno
restrittive rispetto a quelle iniziali ed hanno
durata ventennale. Per tutte le aree concesse pertanto da oltre 20
anni è possibile far decadere automaticamente tutti i vincoli.
La trasformazione
delle aree PEEP consente di mutare la propria condizione patrimoniale
con un diritto più solido e un conseguente incremento di valore dell’appartamento.
Nel caso di adesione in blocco di più alloggi, è possibile
beneficiare di sconti dal 10 al 15% del corrispettivo.
Se le aree sono state assegnate da meno di 20 anni o nel caso si
tratti di area PEEP ceduta in proprietà dopo il 1992, è possibile
anticipare le scadenze previste nelle convenzioni a fronte del versamento
di un corrispettivo rapportato ad una quota fissa e agli anni mancanti
alla scadenza dei 20 anni.
Occorre tuttavia che siano trascorsi almeno
5 anni dalla prima cessione degli alloggi e che si sia prima provveduto
alla trasformazione delle aree come descritto al punto precedente
qualora si tratti di terreno concesso in diritto di superficie o ceduto
prima del 1992.
Nel caso di interventi fruenti di finanziamenti pubblici, sono fatte salve le prescrizioni di cui ai relativi bandi statali regionali o di altri enti.
Per approfondire
nota informativa
del Servizio Patrimonio
Allegati
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